STATUTO-QUADRO del CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
(Costituzioni sinodali, 459-463)
Premesso che, a norma del can. 537 e delle Costituzioni sinodali, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici deve essere costituito obbligatoriamente in ogni parrocchia (cf. Costituzioni sinodali, 460):
Art. 1 Natura
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (=CPAE) è un organismo di partecipazione e di corresponsabilità con il compito di aiutare il parroco, che lo presiede, nell’amministrazione dei beni della Parrocchia, secondo le norme del diritto universale e particolare e del presente Statuto.
Art. 2 Compiti
Il CPAE ha i seguenti compiti:
a) aiutare il parroco nell’amministrazione dei beni della Parrocchia e delle disponibilità economiche assicurate dalle offerte fatte dai fedeli;
b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti da sottoporre poi all’approvazione dell’Ordinario Diocesano per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche (can. 1281) e civili (cf. Decreto sugli Atti di straordinaria amministrazione, 23 dicembre 1999, in La Vita Diocesana 90 [1999] 850-853);
c) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo della Parrocchia, elencando le voci di entrata e di spese prevedibili per i vari bisogni della Parrocchia (attività pastorali, caritative, onesto sostentamento del Clero, …) e individuandone i relativi mezzi di copertura economica;
d) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, sull’adempimento degli obblighi fiscali, sulla cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il 20 febbraio di ogni anno;
e) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cann. 222, 1260 e 1261).
Art. 3 Composizione
Il CPAE è composto dal parroco, che di diritto ne è il Presidente, da un Vicario Parrocchiale, e da tre o cinque membri, designati dal parroco stesso dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed eventuali persone prudenti della Parrocchia. Tra i membri designati dovrà essere indicata la persona quale incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa.
I Consiglieri designati, di sicura moralità, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile, in diritto ed in economia (cf. can. 212 § 3), devono essere confermati dall’Ordinario diocesano con suo decreto.
I membri del CPAE durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario Diocesano. Durante la vacanza della parrocchia o impedimento del parroco, se viene nominato un Amministratore parrocchiale, questi presiede il Consiglio.
In caso di nomina di un nuovo parroco, questi, se non ci sono gravi motivi, conferma il Consiglio ancora per un anno, al termine del quale decade.
I Consiglieri, che sono invitati alla debita riservatezza, prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell’esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali. Ad ogni membro del Consiglio venga data una copia del presente Statuto, in modo che conosca quanto da lui si richiede.
Art. 4 Incompatibilità
Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, e quanti (tecnici progettisti, imprese fornitrici di beni e servizi, …) hanno in atto rapporti economici con la Parrocchia.
È opportuno che non faccia parte del Consiglio chi ricopre cariche nelle Istituzioni e nella Pubblica Amministrazione.
Art. 5 Presidente
Spetta al Presidente:
a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
b) la determinazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
c) la presidenza delle singole riunioni;
d) la designazione del Segretario, a cui compete la redazione del verbale di ogni riunione. Se il Segretario è scelto al di fuori dei membri del Consiglio non ha diritto di voto;
e) il coordinamento tra il CPAE e il Consiglio pastorale parrocchiale.
Art. 6 Poteri del Consiglio
Il CPAE ha funzione consultiva e non deliberativa, interviene cioè nell’elaborazione delle decisioni di carattere amministrativo la cui responsabilità ultima spetta al parroco, in quanto, a norma del can. 532, amministratore dei beni parrocchiali e legale rappresentante della Parrocchia in tutti i negozi giuridici. Il parroco, a norma del diritto, userà ordinariamente del CPAE come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia; ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, dal quale, soprattutto se concorde, pur mantenendo la propria libertà di scelta, non si discosterà se non per gravi motivi.
Art. 7 Riunioni del Consiglio
Il CPAE si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio. Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti senza diritto di voto. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.
Art. 8 Vacanza dei seggi del Consiglio
Nei casi di morte, di dimissione (si intende dimissionario anche il consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificazione), di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede entro quindici giorni a designare i sostituti con le modalità di cui all’art. 3.
I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati consecutivamente una sola volta alla successiva scadenza.
Art. 9 Esercizio
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 20 febbraio successivo, il bilancio consuntivo (e quello preventivo per l’anno successivo), debitamente approvato/i dai membri del Consiglio, saranno sottoposti dal parroco all’Ordinario diocesano, tramite l’Ufficio Amministrativo Diocesano.
Art. 10 Informazioni alla comunità parrocchiale
Il CPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sull’utilizzo delle rendite dei beni della parrocchia e delle offerte ricevute dai fedeli; propone anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento degli operatori pastorali della parrocchia.
Art. 11 Validità delle sedute e verbali
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva e conservati nell’Ufficio o Archivio parrocchiale, e sono soggetti alla visita canonica a norma del diritto particolare (cf. can. 1276).
Art. 12 Depositi vari
I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito di proprietà della Parrocchia devono essere sempre e solamente intestati a: “Parrocchia di … rappresentata dal parroco pro tempore N. N.”.
Art. 13 Rapporti tra CPAE e il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il CPAE dovrà tener presente le indicazioni e i criteri di fondo per l’amministrazione dei beni e delle strutture della Parrocchia fornite dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. Per favorire la collaborazione tra i due Consigli, un membro del CPAE fa parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale; inoltre, dovrà essere programmato almeno un incontro annuale congiunto tra i due Consigli.
Art. 14 Incontri vicariali tra i CPAE
Il Vicario locale provveda perché i membri dei CPAE dello stesso vicariato possano avere occasioni annuali di incontro per approfondire temi di interesse comune.
Art. 15 Rinvio alle norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto-Quadro, si applicheranno le norme del Diritto Canonico.
Pubblicato il 18 Marzo 2013
in
La storia del Consiglio Parrocchiale Affari Economici